L'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo

La giurisprudenza, con la ormai nota pronuncia del Tribunale di Milano (decr. 20.03.2014 – Sez. IX Civ.)  ha da qualche anno aperto la strada alla ipotesi, da applicarsi in via eccezionale e residuale, del cd. affidamento “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato”.

Tale modalità di affidamento trova il proprio fondamento normativo nell’inciso di cui all’art. 337 quater c.c. (secondo il quale “Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottare da entrambi i genitori…”).

Il Tribunale di Milano, con la menzionata pronuncia, ha ritenuto sia possibile riservare al genitore collocatario ed unico affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riferimento alle “decisioni di maggiore interesse”, ferma restando la titolarità in capo ad entrambi.

Tale scelta, precisa il Giudice di merito, pur innegabilmente limitativa delle facoltà connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale, non deve e non può essere intesa come intervento punitivo o sanzionatorio verso il genitore assente ma può essere adottata, nell’interesse esclusivo del o dei minori, laddove appaia “…necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore… sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”.

E’ evidente infatti che l’altro genitore, nell’esercizio del diritto – dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione, potrà in ogni momento attivarsi laddove rilevi che il genitore affidatario operi o abbia operato scelte contrarie all’interesse dei minori.

Il regime di affido “esclusivo rafforzato”, che è stato applicato dal Tribunale di Milano con la decisione richiamata per regolamentare una situazione in cui il genitore non affidatario aveva residenza nota ma era di fatto irreperibile, può giustificarsi, a maggior ragione, qualora la persona in questione sia anche formalmente irreperibile (come nel caso deciso dal Tribunale di Ivrea con sentenza 926/2016), posto che ciò inibisce all’altro genitore anche il tentativo di concertazione sulle questioni di maggiore rilievo (in conformità Trib. Modena 02.03.2015 n. 350).

La decisione operata nella situazione concreta decisa dal Tribunale eporediese, di allontanarsi dai figli (verosimilmente addirittura trasferendosi all’estero), senza neppure preoccuparsi di informarli di tale scelta di vita, senza fare in modo che i bambini, compatibilmente con la rispettiva età, potessero elaborare la distanza come una scelta dolorosa ma necessaria, senza fare nulla perché essi potessero sentire che il loro papà, pur fisicamente lontano, manteneva attenzione, preoccupazione, amore nei loro confronti, si traduce, in un totale rifiuto del proprio ruolo genitoriale che rende i bambini vittime della scelta che ha portato i coniugi alla interruzione del rapporto matrimoniale, così giustificando l’affido “superesclusivo” degli stessi alla madre (per ulteriori applicazioni si veda: Trib. Milano 04.06.2015; Trib. Modena, 26.01.2016).

 

Sentenza Trib. Ivrea 926/2016

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